Arrêt nº 2C 150/2008 de IIe Cour de Droit Public, 10 juillet 2008

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Arrêt nº 2C 150/2008 de IIe Cour de Droit Public, 10 juillet 2008

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_150/2008 /biz

Sentenza del 10 luglio 2008

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Merkli, presidente,

Hungerbühler, Aubry Girardin,

cancelliere Grisanti.

Parti

Avv. dr. A.________,

ricorrente,

contro

Commissione di disciplina dell'Ordine

degli avvocati del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Sanzione disciplinare,

ricorso contro la decisione della Camera per

l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello

del Cantone Ticino del 21 dicembre 2007.

Fatti:

A.

Mediante scritto del 30 settembre 2005, il Presidente della II Corte civile del Tribunale federale ha segnalato alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità cantonale di sorveglianza degli avvocati, che alla luce dell'attività professionale dell'avv. dr. A.________ a lui nota erano sorti seri dubbi sul fatto che quest'ultima soddisfacesse (ancora) i requisiti necessari per esercitare la professione di avvocato. In particolare ha osservato che l'elevato numero di rimedi (solo otto nel corso dell'anno 2005; v. le sentenze 5C.132/2005, 5C.133/2005 e 5P.205/2005 del 14 luglio 2005, 5P.284/2005 del 30 agosto 2005, 5P.303/2005, 5C.206/2005 e 5C.207/2005 del 9 settembre 2005, e 5C.187/2005 del 20 settembre 2005) completamente privi di possibilità di esito favorevole da lei presentati ne minavano la credibilità di avvocato e facevano dubitare che ella si dimostrasse ancora degna della considerazione che la professione esige. La Camera per l'avvocatura e il notariato ha trasmesso per competenza la segnalazione al Presidente della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.

Il 22 settembre 2006 il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino ha informato il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che a sua volta ha girato la segnalazione alla sua Commissione di disciplina, che nell'ambito di un pubblico dibattimento, iniziato il 12 settembre 2006, il processo non aveva potuto svolgersi regolarmente a causa del comportamento tenuto dall'avv. dr. A.________. Quest'ultima, in qualità di patrocinatrice di una delle parti processate, dopo la fase iniziale, noncurante dei richiami con i quali le era stato chiesto di limitarsi a sollevare le eccezioni procedurali e a motivarle brevemente, aveva infatti preso la parola per leggere un'istanza zeppa di argomentazioni prolisse e accuse all'operato degli inquirenti, che anche la stampa non ha mancato di riportare e di qualificare come "inverosimili". Inoltre, alla ripresa del processo dopo la ...

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