Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 15 novembre 1999

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Résumé


Regeste

Betriebskonzession und Rahmenkonzession für den Flugplatz Lugano-Agno; Umweltschutz. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 4a). Systematik des Luftfahrtgesetzes (in der Fassung von 1995), Inhalt der verschiedenen Konzessionen (E. 5). Bedeutung der Tatsache, dass die zu einem Regionalflugplatz auszubauende Anlage bisher nur die Stellung eines - nicht öffentlichen - Flugfeldes hatte (E. 6). Verhältnis zwischen Erteilung luftfahrtrechtlicher Konzessionen und Erlass von Lärmzonen- und Sicherheitszonenplänen (E. 7). Bedürfnisnachweis als Voraussetzung für die Erteilung einer bundesrechtlichen Konzession; Bedeutung des regionalen Luftverkehrs (E. 8). Schutz vor Lärm aus dem Flugplatzbetrieb: Bestimmungen des Umweltschutzgesetzes über die in den Konzessionen festzulegenden Massnahmen zur Emissionsbegrenzung (E. 15). Ausbau und Sanierung eines bestehenden Flugplatzes; die Behörde ist nicht verpflichtet, die Sanierung in der Rahmenkonzession anzuordnen (E. 16). Vorschriften über den Lärmschutz bei wesentlicher Änderung bestehender Anlagen; die Bestimmungen über die ortsfesten neuen Anlagen sind nicht anwendbar (Art. 25 Abs. 1 USG, Art. 8 Abs. 2 LSV - E. 17a-b). Möglichkeit von Erleichterungen und die sich daraus ergebende Pflicht zur Schallisolierung lärmbelasteter Bauten (E. 17c-d). Überprüfung der in der Konzession enthaltenen Betriebsbestimmungen für den Flugplatz Lugano-Agno im Lichte der eidgenössischen Lärmschutzvorschriften. Tragweite einer Konzessions-Klausel, in welcher eine generelle Limite des zulässigen Lärms festgesetzt wird ("Lärmkorsett"); Prüfung der Berechnungsgrundlagen und der gewählten Limite; das Vorgehen erscheint im vorliegenden Fall als angemessen (E. 18a-c). Notwendigkeit zusätzlicher Verwaltungsverfahren zur Abklärung verschiedener Fragen, insbesondere zur Anordnung von Schallschutzmassnahmen an lärmbelasteten Bauten (E. 18d). Voraussetzungen, unter denen das "Lärmschutzkorsett" der Betriebskonzession geändert werden könnte (E. 18e). Da die Betroffenen über die Lärmentwicklung zu orientieren sind, ist der Flugplatzhalter zu jährlichen Kontrollen und Veröffentlichung der Resultate verpflichtet (E. 18f-g). Der Schutz gegen den Fluglärm muss in der Nacht in besonderem Masse gewährleistet werden; die Sache ist zur Anordnung solcher zusätzlicher emissionsbegrenzender Massnahmen an das zuständige Departement zurückzuweisen (E. 19).

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Regeste

Concession d'exploitation et concession-cadre pour l'aéroport de Lugano-Agno; protection de l'environnement. Étendue de l'examen par le Tribunal fédéral dans la procédure du recours de droit administratif (consid. 4a). Système de la loi fédérale sur l'aviation (selon les dispositions entrées en vigueur en 1995), contenu des différentes concessions (consid. 5). Influence de l'ancien statut de l'aérodrome - champ d'aviation non ouvert au trafic public - pour l'examen d'un projet de transformation en aéroport régional (consid. 6). Relation entre l'octroi des concessions fédérales et l'adoption des plans des zones de bruit et de sécurité de l'aéroport (consid. 7). Clause du besoin comme condition à l'octroi d'une concession fédérale; importance du trafic aérien régional (consid. 8). Protection contre le bruit produit par l'exploitation d'un aéroport: principes de la loi fédérale sur la protection de l'environnement quant à la limitation des émissions et aux mesures pouvant être prises à cet effet dans le cadre des concessions (consid. 15). Transformation d'un aérodrome existant et assainissement; en octroyant la concession-cadre, il n'y a pas lieu d'ordonner simultanément l'assainissement de l'installation (consid. 16). Normes applicables, en matière de protection contre le bruit, à la modification notable d'une installation existante, les prescriptions sur les nouvelles installations fixes n'entrant pas en considération (art. 25 al. 1 LPE, art. 8 al. 2 OPB - consid. 17a-b). Règles sur les allégements et, en conséquence, sur l'isolation acoustique de bâtiments exposés au bruit (consid. 17c-d). Examen, au regard des normes fédérales sur la protection contre le bruit, des prescriptions d'exploitation de la concession pour l'aéroport de Lugano-Agno. Portée d'une clause de cette concession qui fixe une limitation globale du volume de bruit autorisé ("corset de bruit"); vérification des bases de calcul et des limites prévues dans ce cadre; système jugé adéquat dans le cas particulier (consid. 18a-c). Renvoi aux procédures administratives ultérieures pour différentes questions, notamment au sujet de l'isolation acoustique des bâtiments exposés au bruit (consid. 18d). Conditions auxquelles le "corset de bruit" de la concession d'exploitation peut le cas échéant être modifié (consid. 18e). Pour permettre aux intéressés de connaître l'évolution concrète du bruit du trafic aérien, obligation imposée à l'exploitant de l'aéroport de procéder à un contrôle annuel et d'en publier les résultats (consid. 18f-g). Nécessité d'assurer, durant la nuit, une protection particulière contre le bruit du trafic aérien; renvoi, sur ce point, de l'affaire au département fédéral compétent pour octroyer la concession, afin qu'il étudie des mesures complémentaires de limitation des émissions (consid. 19).

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Regesto

Concessione d'esercizio e concessione quadro per l'aeroporto di Lugano-Agno; protezione dell'ambiente. Estensione del potere d'esame del Tribunale federale nella procedura di ricorso di diritto amministrativo (consid. 4a). Sistema della legge federale sulla navigazione aerea (secondo le disposizioni entrate in vigore nel 1995), contenuto delle diverse concessioni (consid. 5). Rilevanza del vecchio statuto dell'aerodromo - campo d'aviazione non aperto al traffico pubblico - per l'esame di un progetto di trasformazione in aeroporto regionale (consid. 6). Relazione tra il rilascio delle concessioni federali e l'adozione dei piani delle zone di rumore e di sicurezza dell'aeroporto (consid. 7). Clausola del bisogno quale condizione per il rilascio di una concessione federale; importanza del traffico aereo regionale (consid. 8). Protezione contro il rumore provocato dall'esercizio di un aeroporto: principi della legge federale sulla protezione dell'ambiente per quanto concerne la limitazione delle emissioni e le misure da adottare a tal fine nel quadro delle concessioni (consid. 15). Trasformazione di un aerodromo esistente e risanamento; nel rilasciare la concessione quadro, l'autorità non è tenuta ad ordinare simultaneamente il risanamento dell'impianto (consid. 16). Norme applicabili, in materia di protezione contro il rumore, a una modifica importante di un impianto esistente; le prescrizioni concernenti nuovi impianti fissi non entrano in considerazione (art. 25 cpv. 1 LPAmb, art. 8 cpv. 2 OIF - consid. 17a-b). Regole relative alle facilitazioni e, di conseguenza, all'isolamento acustico degli edifici esposti al rumore (consid. 17c-d). Esame, sotto il profilo delle norme federali sulla protezione contro il rumore, delle prescrizioni sull'esercizio contenute nella concessione per l'aeroporto di Lugano-Agno. Portata di una clausola di tale concessione che fissa una limitazione globale del volume di rumore autorizzato ("corsetto di rumore"); verifica delle basi di calcolo e dei limiti previsti in questo quadro; sistema considerato come adeguato nella fattispecie concreta (consid. 18a-c). Rinvio a procedure amministrative ulteriori per la soluzione di varie questioni, in particolare per quanto concerne l'isolamento acustico degli edifici esposti al rumore (consid. 18d). Condizioni alle quali il "corsetto di rumore" della concessione d'esercizio può essere, se del caso, modificato (consid. 18e). Per consentire agli interessati di conoscere l'evoluzione concreta del rumore dovuto al traffico aereo, è imposto all'esercente dell'aeroporto l'obbligo di procedere a un controllo annuale e di pubblicarne i risultati (consid. 18f-g). Necessità di garantire, durante la notte, una protezione particolare contro il rumore dovuto al traffico aereo; rinvio, a tal proposito, della causa al Dipartimento federale competente per il rilascio della concessione, perché elabori misure complementari tendenti a limitare le emissioni (consid. 19).

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Extrait


Arrêt de Ire Cour de Droit Public, 15 novembre 1999

Chapeau

125 II 643

65. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico del 15 novembre 1999 nella causa X. e altri contro Città di Lugano e Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (ricorsi di diritto amministrativo)

Faits à partir de page 646

BGE 125 II 643 S. 646

A.- L'Aeroclub Svizzero, sezione di Lugano, veniva autorizzato nel 1947 a esercire un aerodromo nella piana del Vedeggio, tra le località di Agno, Bioggio e Muzzano. La Città di Lugano decideva nel 1963 di acquistare tale aerodromo. Il 30 maggio 1974 essa otteneva dall'autorità federale competente l'autorizzazione di esercirlo quale aerodromo privato o campo d'aviazione. L'aerodromo veniva dotato di un regolamento d'esercizio, del 12 agosto 1974. Le installazioni dell'aerodromo (pista asfaltata di 1350 metri, aerostazione ecc.) erano progressivamente realizzate e ampliate dall'esercente. Il perimetro complessivo, di circa 36 ettari, si estende sul territorio di tre comuni, Agno a sud-ovest (circa 10,5 ha), Bioggio a nord (circa 16 ha) e Muzzano a sud-est (circa 9,5 ha).

Nel novembre 1980 l'aerodromo ("Aeroporto di Lugano-Agno") veniva aperto al traffico di linea. La compagnia Crossair otteneva progressivamente la concessione federale del diritto di esercire varie linee colleganti Lugano a determinate città svizzere ed europee. L'aerodromo è altresì aperto all'aviazione generale. Il traffico di linea vi si è sviluppato considerevolmente: mentre nel 1981, su 28'461 movimenti complessivi, 2'964 concernevano il traffico di linea, nel 1996 quest'ultimo registrava, su un totale di 31'432 movimenti, ben 18'682 movimenti; analogamente, il numero dei passeggeri del traffico di linea saliva da 25'289 nel 1981 (su un totale di 54'185) a 383'124 nel 1996 (su un totale di 398'228).

Malgrado l'introduzione e l'espansione del traffico di linea, l'aerodromo non ha cambiato dal 1974 il proprio statuto giuridico ai sensi della legislazione federale ed è rimasto formalmente un campo d'aviazione privato, e non un aeroporto aperto all'aviazione pubblica. L'autorizzazione d'esercizio e il regolamento d'esercizio sono stati tuttavia modificati per permettere movimenti d'aerei di linea all'inizio del mattino e nel corso della serata.

BGE 125 II 643 S. 647

Il 19 aprile 1989 il Consiglio di Stato ticinese emanava un decreto esecutivo concernente le infrastrutture dell'aviazione civile nel Cantone Ticino (DEIAC), che enuncia gli obiettivi della politica cantonale in materia di aerodromi civili, prevedendo, in particolare, la concentrazione delle attività aeronautiche a Lugano-Agno (dove è garantito prioritariamente il traffico di linea) e a Locarno-Magadino (dove vanno favoriti i voli charter, d'affari, turismo, nonché i voli locali di scuola e di lavoro). Tale decreto prevede inoltre che, fino all'entrata in vigore di piani d'utilizzazione dell'aerodromo di Lugano-Agno, non dev'essere superato il limite di 40'000 movimenti annui, di cui 60 movimenti al giorno riservati ai voli di linea e calcolati secondo una media settimanale.

B.- Il 25 gennaio 1993 la Città di Lugano presentava al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (denominazione attuale; in seguito: il Dipartimento federale) una domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio riguardante l'aerodromo di Lugano-Agno, destinata a regolarizzare la situazione esistente e a garantire gli sviluppi futuri, con la possibilità di accogliere 700'000 passeggeri all'anno. La concessione era richiesta altresì per permettere l'estensione del perimetro dell'aeroporto e la realizzazione, in diverse fasi, della prima tappa d'ampliamento, avente per oggetto, in particolare: una nuova via di rullaggio parallela alla pista in tutta la sua lunghezza, in luogo e vece di una bretella di raccordo tra la parte mediana della pista e la superficie di sosta; un nuovo piazzale di sosta aeromobili per 20 aerei, destinato a raddoppiare la superficie asfaltata di parcheggio; l'ampliamento dell'aerostazione passeggeri; un nuovo edificio amministrativo e nuovi hangar per merci ecc.; nuovi posti di parcheggio per autovetture, in modo da porre a disposizione degli utenti complessivamente 600 posti, di cui 500 accessibili al pubblico; nuove sistemazioni stradali destinate all'accesso all'aeroporto del pubblico (dal lato sud) e dei veicoli di servizio (dal lato nord).

La domanda di concessione era accompagnata da un progetto di regolamento d'esercizio, da un piano delle zone di sicurezza, da un piano delle zone di rumore e da un rapporto sull'impatto ambientale (redatto nel 1993). I livelli di rumore nelle vicinanze dell'aeroporto erano stati calcolati da uno studio d'ingegneria, presupponendo un traffico futuro prevedibile di 45'000 movimenti all'anno, di cui 30'000 di linea. Tale valutazione del traffico è servita come base per le analisi contenute nel rapporto sull'impatto, come pure per le considerazioni in materia di protezione contr...

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