Arrêt nº 2P.268/2005 de IIe Cour de Droit Public, 8 mai 2006
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Résumé
Regeste
Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Art. 9 und 30 Abs. 1 BV, Art. 86 Abs. 1 und 88 OG; verwaltungsrechtlicher Vertrag; Entscheid einer Vertragspartei über die Tragweite des Vertrags; Fehlen eines kantonalen Rechtsmittels. Legitimation einer Gemeinde als Gebührenschuldnerin zur staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1.3). Die Art. 6 Ziff. 1 EMRK und 30 BV schreiben keine richterliche Rechtsmittelinstanz im Abgaberecht vor (E. 2). Wird die Abgabepflicht durch einen verwaltungsrechtlichen Vertrag geregelt, ist es willkürlich, wenn eine Vertragspartei verbindlich über die Tragweite des Vertrags befinden kann, ohne dass der anderen Vertragspartei dagegen ausser der staatsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht ein Rechtsmittel zur Verfügung stünde (E. 1.4 und 3). Überweisung der Akten an die kantonalen Behörden zur Schliessung der Lücke (E. 4.1). ****************************************RegesteArt. 6 par. 1 CEDH, art. 9 et 30 al. 1 Cst., art. 86 al. 1 et 88 OJ; contrat de droit administratif; décision d'une partie contractante sur la portée du contrat; absence d'une voie de droit cantonale. Qualité d'une commune pour former un recours de droit public en tant que débitrice d'une taxe (consid. 1.3). Les art. 6 par. 1 CEDH et 30 Cst. n'imposent pas l'existence d'une autorité de recours judiciaire en matière fiscale (consid. 2). Si l'obligation fiscale est réglée par un contrat de droit administratif, il est néanmoins arbitraire que l'une des parties contractantes puisse se prononcer sur sa portée de façon contraignante en tant que pouvoir public, sans que l'autre partie dispose d'une voie de droit autre que le recours de droit public au Tribunal fédéral (consid. 1.4 et 3). Transmission du dossier aux autorités cantonales afin qu'elles comblent la lacune (consid. 4.1). ****************************************RegestoArt. 6 n. 1 CEDU, art. 9 e 30 cpv. 1 Cost., art. 86 cpv. 1 e 88 OG; contratto di diritto amministrativo; decisione di una parte contraente sulla portata del contratto; assenza di rimedi giuridici cantonali. Legittimazione di un comune a presentare un ricorso di diritto pubblico in quanto debitore di tasse (consid. 1.3). Gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 Cost. non impongono l'esistenza di un'autorità giudiziaria di ricorso in materia di tasse (consid. 2). Laddove l'obbligo contributivo è disciplinato da un contratto di diritto amministrativo, è comunque arbitrario che una delle parti contraenti possa pronunciarsi in maniera autoritativa sulla sua portata, senza che la controparte disponga di rimedi giuridici salvo il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (consid. 1.4 e 3). Trasmissione degli atti alle autorità cantonali affinché pongano rimedio alla lacuna (consid. 4.1).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 2P.268/2005 de IIe Cour de Droit Public, 8 mai 2006
Testo Pubblicato
Chapeau132 I 14017. Sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Bioggio contro Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ricorso di diritto pubblico)2P.268/2005 dell'8 maggio 2006Faits à partir de page 141 BGE 132 I 140 S. 141Con convenzione dell'11 gennaio 1989, il Consorzio per l'eliminazione dei rifiuti del Luganese (CERL) ha riconosciuto al Comune di Bioggio il diritto all'eliminazione gratuita dei rifiuti solidi urbani provenienti dal suo territorio. Il documento prevedeva che l'esonero sarebbe stato accordato "fintanto che sul territorio del Comune di Bioggio esisteranno impianti di smaltimento rifiuti del CERL". Nel giugno del 1991 è stato messo fuori esercizio l'esistente forno d'incenerimento. A Bioggio l'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ESR), nel frattempo subentrato al CERL, gestisce comunque ancora delle installazioni per raccogliere e compattare i rifiuti prima del loro trasferimento presso altri impianti di smaltimento nonché un centro per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti speciali.L'11 agosto 1995 l'ESR ha comunicato al Comune che il privilegio sin lì concesso non sarebbe più stato riconosciuto a partire dal 1° gennaio seguente. L'autorità comunale si è opposta alla soppressione dell'esenzione, sostenendo che le infrastrutture rimaste in funzione erano comunque fonte di notevoli disagi. Le susseguenti trattative non hanno permesso di appianare le divergenze sorte riguardo alla portata della convenzione. L'ESR ha allora intrapreso varie azioni giudiziarie. In particolare, ha promosso una procedura esecutiva in relazione ad una fattura mensile per i costi di smaltimento, ottenendo il rigetto definitivo dell'opposizione con decisione confermata anche dal Tribunale federale (sentenza 5P.380/2002 del 19 marzo 2003).Richiamandosi a tale sentenza ed al proprio scritto dell'11 agosto 1995, il 17 agosto 2005 l'ESR ha notificato al Comune le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti dal gennaio del 1996 al luglio del 2005, esclusa quella relativa alla mensilità per cui aveva già proceduto separatamente. L'importo totale reclamato ammontava a fr. 1'896'422.35, più interessi.Il 15 settembre 2005 il Comune di Bioggio ha presentato un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione dell'ESR.Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.Extrait des considérants: BGE 132 I 140 S. 142Dai considerandi:BGE 132 I 140 S. 1431. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1; DTF 131 II 571 consid. 1, DTF 131 II 364 consid. 1).1.2 Il ricorso in esame è rivolto contro uno scritto mediante il quale l'ESR ha intimato al Comune di Bioggio di provvedere al pagamento delle spese o...Voir le contenu complet de ce document
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