Arrêt nº 2A.70/2001 de IIe Cour de Droit Public, 7 mai 2001
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Arrêt nº 2A.70/2001 de IIe Cour de Droit Public, 7 mai 2001
[AZA 0/2]
2A.70/2001II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO******************************************************7 maggio 2001Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente,Hungerbühler e Müller.Cancelliere: Albertini._______Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 7 febbraio 2001 da A.________ (1961), Lugano, patrocinata dall'avv. Daniele Calvarese, Lugano, contro la sentenza emessa il 4 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in materia di rimpatrio e di decadenza del permesso di domicilio;Ritenuto in fatto :A.- A.________, cittadina italiana nata il 16 settembre 1961, è entrata in Svizzera il 21 luglio 1973, ottenendo un permesso di domicilio nel Canton Zurigo nell'ambito del ricongiungimento familiare con il padre. I genitori e le sorelle dell'interessata risiedono in Svizzera.Dopo aver ottenuto la licenza di scuola media italiana nel Canton Zurigo, A.________ ha concluso, nel 1979, una formazione di parrucchiera e ha svolto, in seguito, le attività di venditrice e di operaia. Il 1° febbraio 1980 si è sposata con B.________, cittadino italiano nato il 28 novembre 1958. Separati dopo tre anni, i coniugi hanno divorziato il 23 aprile 1987. Da una successiva relazione avuta con il connazionale C.________, nato il 21 ...Voir le contenu complet de ce document
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